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Legge 13 luglio 1995, n. 295 · Legge 13 luglio 1995, n. 295 — Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di affari esteri e di difesa

Legge 13 luglio 1995, n. 295 Art. 6Delega al Governo

En vigueurTexte officiel

1. Il termine per l'esercizio della delega di cui all' articolo 3 della legge 29 dicembre 1994, n. 747 , e' prorogato al 30 ottobre 1995. I relativi decreti legislativi sono emanati su proposta del Ministro dell'industria del commercio dell'artigianato, di concerto con il Ministro degli affari esteri.

Nota all' art. 6 : - L' art. 3 della legge n. 747/1994 (Ratifica ed esecuzione degli atti concernenti i risultati dei negoziati dell'Uruguay Round, adottati a Marrakech il 15 aprile 1994) delega il Governo ad emanare norme per adeguare la legislazione interna in materia di proprieta' industriale alle prescrizioni dell'accorso relativo agli aspetti di diritto di proprieta' intellettuale concernente il commercio (Accordo TRIPS) entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge, e cioe' l'11 aprile 1995.