Legge 17 gennaio 2000, n. 7 Art. 2Operazioni finanziarie in oro
1. L'esercizio in via professionale di attivita' aventi ad oggetto operazioni finanziarie sull'oro, rappresentato o meno da titoli, ivi comprese le monete d'oro, e' riservato alle banche e agli intermediari abilitati, ai sensi dell'articolo 18 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, emanato con decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 , all'effettuazione dei servizi di investimento.
2. Quando le operazioni di cui al comma 1 danno luogo alla consegna materiale dell'oro, le medesime operazioni sono soggette all'obbligo di dichiarazione di cui all'articolo 1, comma 2. ((La dichiarazione per l'oro consegnato o ricevuto e' effettuata dalle banche o dagli intermediari finanziari.))