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Legge 27 luglio 2000, n. 212 · Legge 27 luglio 2000, n. 212 — Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente

Legge 27 luglio 2000, n. 212 Art. 16Coordinamento normativo

En vigueurTexte officiel

1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o piu' decreti legislativi recanti le disposizioni correttive delle leggi tributarie vigenti strettamente necessarie a garantirne la coerenza con i principi desumibili dalle disposizioni della presente legge.

2. Entro il termine di cui al comma 1 il Governo provvede ad abrogare le norme regolamentari incompatibili con la presente legge.