Bibliothèque juridique et analyse de dossiers · Autriche · Belgique · Union européenne
LAWxPERT Connexion Compte gratuit

Legge 27 luglio 2000, n. 212 · Legge 27 luglio 2000, n. 212 — Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente

Legge 27 luglio 2000, n. 212 Art. 7Chiarezza e motivazione degli atti

En vigueurTexte officiel

1. Gli atti dell'amministrazione finanziaria ((, autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria,)) sono motivati ((, a pena di annullabilita', indicando specificamente i presupposti, i mezzi di prova)) e le ragioni giuridiche ((su cui si fonda la decisione)) . Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, ((che non e' gia' stato portato a conoscenza dell'interessato)) ((lo stesso e')) allegato all'atto che lo richiama ((, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale e la motivazione indica espressamente le ragioni per le quali i dati e gli elementi contenuti nell'atto richiamato si ritengono sussistenti e fondati)) .

((

1-bis. I fatti e i mezzi di prova a fondamento dell'atto non possono essere successivamente modificati, integrati o sostituiti se non attraverso l'adozione di un ulteriore atto, ove ne ricorrano i presupposti e non siano maturate decadenze.

1-ter. Gli atti della riscossione che costituiscono il primo atto con il quale e' comunicata una pretesa per tributi, interessi, sanzioni o accessori, indicano, per gli interessi, la tipologia, la norma tributaria di riferimento, il criterio di determinazione, l'imposta in relazione alla quale sono stati calcolati, la data di decorrenza e i tassi applicati in ragione del lasso di tempo preso in considerazione per la relativa quantificazione.

1-quater. Le disposizioni del comma 1-ter si applicano altresi' agli atti della riscossione emessi nei confronti dei coobbligati solidali, paritetici e dipendenti, fermo l'obbligo di autonoma notificazione della cartella di pagamento nei loro confronti.

))

2. Gli atti dell'amministrazione finanziaria e dei concessionari della riscossione devono tassativamente indicare:

a) l'ufficio presso il quale e' possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento;

b) l'organo o l'autorita' amministrativa presso i quali e' possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;

c) le modalita', il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorita' amministrativa cui e' possibile ricorrere in caso di atti impugnabili.

3. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 DICEMBRE 2023, N. 219)) .

4. La natura tributaria dell'atto non preclude il ricorso agli organi di giustizia amministrativa, quando ne ricorrano i presupposti.