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Legge 13 febbraio 2001, n. 45 · Legge 13 febbraio 2001, n. 45 — Modifica della disciplina della protezione e del trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia nonche' disposizioni a favore delle persone che prestano testimonianza

Legge 13 febbraio 2001, n. 45 Art. 13

CAPO II NORME PER LA PROTEZIONE DEI TESTIMONI DI GIUSTIZIA

En vigueurTexte officiel

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente Capo, pari a lire 6.000 milioni per l'anno 2001 ed a lire 8.600 milioni a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all' articolo 17, comma 1, del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8 , convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82 , come modificato dall'articolo 18 della presente legge.

Note all'art. 13: - Il testo dell' art. 17 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8 , convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82 e' riportato in note all'art. 18.