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Legge 27 dicembre 2001, n. 459 · Legge 27 dicembre 2001, n. 459 — Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero

Legge 27 dicembre 2001, n. 459 Art. 5

En vigueurTexte officiel

1. Il Governo, mediante unificazione dei dati dell'anagrafe degli italiani residenti all'estero e degli schedari consolari, provvede a realizzare l'elenco aggiornato dei cittadini italiani residenti all'estero finalizzato alla predisposizione delle liste elettorali, distinte secondo le ripartizioni di cui all'articolo 6, per le votazioni di cui all'articolo 1, comma 1. 2. Sono ammessi ad esprimere il proprio voto in Italia solo i cittadini residenti all'estero che hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 1, comma 3.