Bibliothèque juridique et analyse de dossiers · Autriche · Belgique · Union européenne
LAWxPERT Connexion Compte gratuit

Legge 1 marzo 2002, n. 39 · Legge 1 marzo 2002, n. 39 — Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. Legge comunitaria 2001

Legge 1 marzo 2002, n. 39 Art. 9Modifica all'articolo 11 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, in materia di utilizzazione e di commercializzazione delle acque minerali naturali

CAPO II DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO, CRITERI SPECIFICI DI DELEGA LEGISLATIVA

En vigueurTexte officiel

1. All' articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105 , e successive modificazioni, la lettera c) e' sostituita dalla seguente: "c) l'indicazione della composizione analitica, risultante dalle analisi effettuate, con i componenti caratteristici;".

Note all' art. 9: - Il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 febbraio 1992, n. 39 reca "Attuazione della direttiva 80/777/CEE relativa alla utilizzazione e alla commercializzazione delle acque minerali naturali. - Si riporta il testo dell'art. 11, comma 1, come modificato dalla presente legge: "Art. 11 (Etichette). - 1. Sulle etichette o sui recipienti delle acque minerali naturali debbono essere riportate le seguenti indicazioni: a) "acqua minerale naturale integrata, se del caso, con le seguenti menzioni: 1) "totalmente degassata , se l'anidride carbonica libera presente alla sorgente e' stata totalmente eliminata; 2) "parzialmente degassata , se l'anidride carbonica libera presente alla sorgente e' stata parzialmente eliminata; 3) "rinforzata col gas della sorgente , se il tenore di anidride carbonica libera, proveniente dalla stessa falda o giacimento, e' superiore a quello della sorgente; 4) "aggiunta di anidride carbonica , se all'acqua minerale naturale e' stata aggiunta anidride carbonica non prelevata dalla stessa falda o giacimento; 5) "naturalmente gassata o "effervescente naturale , se il tenore di anidride carbonica libera, superiore a 250 mg/l, e' uguale a quello della sorgente, tenuto conto della eventuale reintegrazione di una quantita' di anidride carbonica, proveniente dalla stessa falda o giacimento dell'acqua minerale, pari a quella liberata nel corso delle operazioni che precedono l'imbottigliamento, nonche' delle tolleranze tecniche abituali; b) la denominazione dell'acqua minerale naturale ed il nome della sorgente ed il luogo di utilizzazione della stessa; c) l'indicazione della composizione analitica, risultante dalle analisi effettuate, con i componenti caratteristici; d) la data in cui sono state eseguite le analisi di cui al punto precedente e il laboratorio presso il quale dette analisi sono state effettuate; e) il contenuto nominale; f) il titolare del provvedimento di cui all'art. 5; g) il termine minimo di conservazione; h) la dicitura di identificazione del lotto, salvo quanto previsto all' art. 13, comma 6, lettera a), del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 ; i) informazioni circa gli eventuali trattamenti di cui all'art. 7, comma 1, lettere c) e d)".