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Legge 27 dicembre 2002, n. 288 · Legge 27 dicembre 2002, n. 288 — Provvidenze in favore dei grandi invalidi

Legge 27 dicembre 2002, n. 288 Art. 3Copertura finanziaria

En vigueurTexte officiel

1. Per il finanziamento del fondo di cui all'articolo 2, e' autorizzata la spesa di 7.746.853 euro a decorrere dall'anno 2003, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.