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Legge 27 dicembre 2002, n. 289 · Legge 27 dicembre 2002, n. 289 — Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)

Legge 27 dicembre 2002, n. 289 Art. 64Misure compensative per le regioni e gli enti locali

CAPO V FINANZIAMENTI DEGLI INVESTIMENTI

En vigueurTexte officiel

1. A valere e nei limiti delle risorse complessivamente previste all'articolo 62, comma 1, lettera h), e' garantita alle regioni o agli enti locali cui sono attribuiti tributi erariali o quote di compartecipazione agli stessi l'invarianza del gettito tributario attraverso misure compensative determinate con successivo provvedimento ministeriale da emanare d'intesa con gli enti interessati anche sulla base delle risultanze prodotte dall'Agenzia delle entrate - struttura di gestione.

2. Allo scopo di quantificare le minori entrate di tributi di spettanza delle regioni e degli enti locali conseguenti ai crediti d'imposta concessi per gli esercizi pregressi e' istituito, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, un apposito Comitato tecnico, senza oneri a carico del bilancio dello Stato.