Legge 27 dicembre 2002, n. 289 Art. 82Continuita' territoriale
CAPO VI ALTRI INTERVENTI
1. Le disposizioni di cui all' articolo 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144 , si applicano anche alle citta' di Albenga, Cuneo, Taranto, Trapani, Crotone, Bolzano, Aosta, Trieste, Ancona, Brindisi, ((Pescara,)) e per le isole di Pantelleria, di Lampedusa e d'Elba, nonche' relativamente ai servizi aerei di linea effettuati tra gli scali aeroportuali di Reggio Calabria e Messina e di Foggia ed i principali aeroporti nazionali, in conformita' alle disposizioni di cui al regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio del 23 luglio 1992 nei limiti delle risorse gia' preordinate.