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Legge 24 luglio 2003, n. 197 · Legge 24 luglio 2003, n. 197 — Modifiche ed integrazioni alla legge 15 dicembre 1998, n. 484, concernente il trattato sulla messa a bando totale degli esperimenti nucleari

Legge 24 luglio 2003, n. 197 Art. 2

En vigueurTexte officiel

1. All' articolo 4, comma 1, lettera c), della legge 15 dicembre 1998, n. 484 , la parola: "Ministero" e' sostituita dalla seguente: "Ministro".

Nota all'art. 2: Si trascrive il testo dell' art. 4 della legge 15 dicembre 1998, n. 484 , come modificato dalla legge qui pubblicata: «Art. 4. - 1. L'Autorita' nazionale, per l'adempimento dei compiti ad essa spettanti, si avvale dell'ufficio per l'attuazione della convenzione sulle armi chimiche, il quale provvede a: a) curare i rapporti con l'Organizzazione per il bando totale degli esperimenti nucleari, mantenere i collegamenti con le autorita' nazionali degli altri Stati Parte e stipulare gli accordi di impianto; b) promuovere e coordinare le attivita' delle amministrazioni competenti; c) presentare annualmente al Ministro affari esteri una relazione sullo stato di esecuzione del trattato e sugli adempimenti effettuati ai tini della sua ulteriore trasmissione al Parlamento entro il 31 marzo di ogni anno; d) partecipare alle ispezioni disposte dall'Organizzazione. 1-bis. L'ufficio di cui al comma 1 provvede, altresi', alle spese di approvvigionamento, installazione e manutenzione delle apparecchiature e degli altri mezzi necessari per l'archiviazione, l'elaborazione e la trasmissione dei dati scientifici previsti dal trattato; alla formazione di personale di ruolo del Ministero degli affari esteri e di quello di altre amministrazioni dello Stato, nonche' di altri soggetti di cui all'art. 3; al noleggio di autoveicoli per l'esecuzione di ispezioni sul territorio nazionale di cui al comma 1, lettera d); alle spese di locazione di locali e di impianti di traduzione simultanea, e a quelle di interpretariato e organizzative di convegni da tenere sul territorio nazionale in esecuzione del trattato».