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Legge 27 luglio 2004, n. 216 · Legge 27 luglio 2004, n. 216 — Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo di Georgia nel settore della difesa, fatto a Roma il 15 maggio 1997

Legge 27 luglio 2004, n. 216 Art. 3

En vigueurTexte officiel

1. Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata la spesa di euro 17.765 annui, ad anni alterni, a decorrere dall'anno 2004. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.