Legge 5 marzo 2024, n. 21 Art. 6Disposizioni in materia di flottante
Capo I Semplificazione in materia di accesso e regolamentazione dei mercati di capitali
1. All'articolo 112, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 , le parole: « ; con provvedimento da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, essa puo', sentita la societa' di gestione del mercato, elevare per singole societa' la percentuale prevista dall'articolo 108 » sono soppresse.
Note all'art. 6: - Si riporta il testo dell'articolo 112, del citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 , come modificato dalla presente legge: «Art. 112 (Disposizioni di attuazione). - 1. La CONSOB detta con regolamento disposizioni di attuazione della presente sezione.».
Renvoie à
- Legge 5 marzo 2024, n. 21 Art. 112