Regio decreto 6 agosto 1868, n. 4530 Art. 3
E' fatta facolta' al Consiglio della Regia Scuola d'imporre e riscuotere a proprio vantaggio quelle tasse scolastiche che esso stimera' opportune. Le tasse per il conferimento dei diplomi pei rispettivi insegnamenti, saranno determinate e riscosse dal Governo in conformita' delle Leggi e dei Regolamenti.