Regio decreto 1 giugno 1871, n. 76 Art. 4
La Banca dovra' pubblicare mensilmente la situazione dei suoi conti, salva sempre l'osservanza dell'articolo 7 della Legge sul credito agrario.
La Banca dovra' pubblicare mensilmente la situazione dei suoi conti, salva sempre l'osservanza dell'articolo 7 della Legge sul credito agrario.