Regio decreto 2 gennaio 1887, n. 4273 Art. 21
Le competenze del personale della difesa mobile saranno quelle stabilite per le RR. navi o torpediniere sulle quali sara' imbarcato.
Le competenze del personale della difesa mobile saranno quelle stabilite per le RR. navi o torpediniere sulle quali sara' imbarcato.