Regio decreto 21 gennaio 1892, n. 49 Art. 2
E' approvato lo statuto organico del detto asilo in data 18 ottobre 1891, composto di 30 articoli, previa modificazione degli articoli 13 e 14 nei seguenti termini: «Articolo 13. - I membri del consiglio direttivo sono eletti dall'assemblea degli azionisti; durano in carica cinque anni e non possono essere rieletti, senza interruzione, piu' di una volta.» «Articolo 14. - Chi surroga membri scaduti anzi tempo, rimane in carica solo per quanto vi sarebbe stato il predecessore.» Il detto statuto sara' visto e sottoscritto, d'ordine Nostro, dal Nostro ministro proponente. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 21 gennaio 1892. UMBERTO Registrato alla Corte dei conti addi' 17 febbraio 1892. Reg. 183. Atti del Governo a f. 152. Mandillo. Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli Chimirri. G. Nicotera.