Regio decreto 29 dicembre 1898, n. 415 Art. 33
Gli uffici retribuiti a carico degli enti raggruppati sono incompatibili con ogni altro impiego presso amministrazioni od istituti pubblici o privati ed in genere con ogni altro ufficio pubblico. Il consiglio di amministrazione potra' fare eccezione a questa regola solamente per il personale sanitario, per i ministri del culto e per gli insegnanti esterni di corsi speciali richiesti di servizio o destinati ad incarichi intermittenti e di breve orario.