Regio decreto 16 maggio 1907, n. 213 Art. 21
Con un regolamento da approvarsi dal ministro, sentita la giunta di vigilanza, saranno stabilite le tasse scolastiche, le norme per gli esami di promozione e di licenza; gli obblighi degli alunni e del personale della scuola; le punizioni disciplinari e tutte le altre disposizioni per assicurare il regolare funzionamento della scuola.