Regio decreto 16 giugno 1907, n. 554 Art. 4
La scuola comprendera' un corso inferiore della durata di due anni, che e' fine a sa stesso e apre l'adito al corso normale di tre anni. Il corso normale si dividera' in tre sezioni: sezione di meccanica, sezione di ebanisteria e sezione di decoratori. Le materie d'insegnamento ed i relativi programmi per le lezioni e le esercitazioni saranno approvati con decreto ministeriale. Il Ministero di agricoltura, industria e commercio' potra' istituire nuovi insegnamenti o nuove officine, sentito il parere della Giunta di vigilanza.