Regio decreto 16 febbraio 1908, n. 269 Art. 20
Il presente statuto potra' essere modificato con decreto Reale sopra proposta del Ministero sentito il parere della Giunta di vigilanza. Disposizione transitoria.
Il presente statuto potra' essere modificato con decreto Reale sopra proposta del Ministero sentito il parere della Giunta di vigilanza. Disposizione transitoria.