Regio decreto 5 marzo 1908, n. 106 Art. 6
Sono inscritti nella scuola solamente i giovanetti che abbiano conseguita la licenza elementare e compiuto il dodicesimo anno di eta'. E' permesso il passaggio alla scuola di allievi regolarmente inscritti ad altra scuola di egual grado e natura dipendente dal Ministero. Non sono ammessi uditori o praticanti a nessuno dei corsi. Per passare da una classe all'altra, e' obbligatorio l'esame di promozione.