Regio decreto 4 giugno 1908, n. 217 Art. 11
Il servizio di Cassa della scuola sara' possibilmente fatto da un solido Istituto di credito locale, all'uopo designato dalla Giunta di vigilanza. A questo Istituto saranno direttamente versati dagli Enti i contributi annui e gli assegni eventuali a favore della scuola.