Regio decreto 26 ottobre 1908, n. 530 Art. 13
Il numero degli insegnanti e del personale tutto della scuola, delle officine e dei laboratori, come pure i loro stipendi, saranno determinati da una pianta organica approvata dal ministro, sentito il parere della Giunta di vigilanza. La pianta organica indichera' quali insegnamenti debbono considerarsi di carattere speciale e complementare.