Regio decreto 8 luglio 1909, n. 348 Art. 4
Sono pure destinati al mantenimento della scuola i proventi delle tasse scolastiche ed altri diversi come pure gli assegni che fossero concessi da altri enti o da privati.
Sono pure destinati al mantenimento della scuola i proventi delle tasse scolastiche ed altri diversi come pure gli assegni che fossero concessi da altri enti o da privati.