Regio decreto 8 agosto 1920, n. 1127 Art. 13
Con determinazione del ministro della marina si provvedera': 1° alla coordinazione dei servizi dell'Ufficio di ragioneria, in relazione all'ordinamento stabilito dal presente decreto, cosi' da ottenere la massima rapidita' e semplicita' nello svolgimento delle pratiche di sua competenza; 2° alla soppressione, fusione e trasformazione di laboratori magazzini ed officine, in quanto richiesto per l'attuazione del presente decreto, col criterio di ottenere effettiva semplificazione dei servizi nonche' opportune riduzioni del personale e delle dotazioni; 3° alla istituzione degli uffici stralcio per il disbrigo delle pratiche che alla data del 1° ottobre 1920 saranno ancora in corso presso Enti di cui e' disposta la soppressione.