Regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3138 Art. 21
Le domande di ammissione ai concorsi per la nomina ad uffici notarili e ad impieghi negli archivi notarili debbono essere munite, sotto pena di decadenza, della prova che e' stata versata in uno degli archivi notarili distrettuali o sussidiari, la tassa di concorso indicata nell'articolo precedente.