Regio decreto 30 aprile 1924, n. 965 Art. 21
Capo II. Del preside e del consiglio di presidenza.
Negl'istituti in cui non vi sia, a norma dell'art. 19, il vicepreside, il preside viene sostituito, senza retribuzione, durante le sue assenze, da un professore da lui stesso designato.