Regio decreto 24 maggio 1925, n. 906 Art. 4
All' art. 10 del R. decreto 18 settembre 1924, n. 1775 , e' sostituito il seguente: «La nomina del censore-catechista insegnante di cultura generale sara' definitiva dopo un biennio di prova. Il biennio di prova sara' computato agli effetti degli aumenti e del trattamento di quiescenza».
Renvoie à
- Regio decreto 24 maggio 1925, n. 906 Art. 10