Regio decreto 7 agosto 1925, n. 1478 Art. 3
Alla tabella approvata con R. decreto 10 settembre 1923, n. 1957 , vengono aggiunte le seguenti voci:
30. «Aziende per l'esercizio di impianti idrovori per la bonifica dei terreni, limitatamente al personale necessario per il funzionamento, la riparazione e la pulizia degli impianti e agli operai addetti ai servizi annessi. Per cinque mesi all'anno».
31. «Stabilimenti per la raccolta e compressione dell'acido carbonico sorgente dal suolo. Per tre mesi all'anno».
32. «Fabbriche di ghiaccio artificiale per tutto il personale. Per quattro mesi all'anno, da giugno a settembre».
33. «Industria olearia (per il personale addetto alla lavorazione delle olive allo stato fresco). Per quattro mesi all'anno, da novembre a tutto febbraio».
34. «Corderie esercitate all'aperto. Per quattro mesi all'anno».
35. «Industria agrumaria (per gli addetti alle operazioni di cernita, confezione e imballaggio). Per tre mesi all'anno».
36. «Industria dei derivati agrumari (fabbriche di citrato di calcio, agrocotto, scorze in salamoia, estrazione di essenze), per tutto il personale addetto. Per i mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile e dicembre». Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Sant'Anna di Valdieri, addi' 7 agosto 1925. VITTORIO EMANUELE. Mussolini - Belluzzo. Visto, il Guardasigilli: Rocco. Registrato alla Corte dei conti, addi' 27 agosto 1925. Atti del Governo, registro 239, foglio 194. - Casati.