Regio decreto 1 settembre 1925, n. 2009 Art. 129
Capo II. Dell'educazione e dell'istruzione dei convittori.
Circa l'istruzione religiosa e le pratiche del culto, considerate come fattori essenziali dello sviluppo morale, il rettore si conforma alla volonta' espressa dalle famiglie. Un sacerdote ha cura che gli alunni adempiano tutti i doveri religiosi. Il sacerdote stesso ha l'obbligo di celebrare la messa nei giorni festivi nell'oratorio del convitto, e di compiere tutti gli altri uffici religiosi propri del suo ministero. Le famiglie possono chiedere, per iscritto, che i propri figliuoli siano dispensati dall'istruzione e dalle pratiche religiose. Per gli alunni non cattolici, provvedono le famiglie a loro spese, d'accordo col rettore.