Regio decreto 1 settembre 1925, n. 2009 Art. 56
Capo II. Dei concorsi e delle nomine ai posti di istitutore, di maestro elementare e di vice-economo.
La Commissione stabilisce l'ordine con cui sono chiamati alla prova orale e alla prova pratica i candidati ammessivi. Perde il diritto alla prova orale e alla prova pratica chi non si trovi presente quando giunge il suo turno, salvo gravissimi motivi riconosciuti dalla Commissione, la quale, in tal caso, gli fissa definitivamente altro giorno. ((5))
--------------- AGGIORNAMENTO (5) Il D.P.R. 27 giugno 1962, n. 1437 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "Sono abrogate le disposizioni del titolo secondo, capi secondo e terzo, del regio decreto 1 settembre 1925, n. 2009 , nella parte relativa al personale di economato dei convitti nazionali".