Regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1902 Art. 3
L'Ente provvede al raggiungimento degli scopi pei quali e' costituito nei modi e con i mezzi indicati nello statuto allegato al presente decreto, visto, d'ordine Nostro, ed approvato dal Ministro proponente. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a San Rossore, addi' 15 ottobre 1925. VITTORIO EMANUELE. Belluzzo. Visto, il Guardasigilli: Rocco. Registrato alla Corte dei conti, addi' 10 novembre 1925. Atti del Governo, registro 242, foglio 57. - Granata.