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Regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814 · Regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814 — Disposizioni di attuazione e transitorie del R. decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, concernente la disciplina dei contratti di compra-vendita degli autoveicoli e l'istituzione del pubblico registro automobilistico presso le sedi dell'Automobile Club d'Italia. (027U1814)

Regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814 Art. 39

TITOLO V. Degli Uffici provinciali dell'A. C. I., della vigilanza sulla tenuta del pubblico registro e delle responsabilità dei funzionari di essa incaricati.

En vigueurTexte officiel

I funzionari dell'A. C. I. incaricati della tenuta del pubblico registro non possono in verun caso, e neppure sotto pretesto di irregolarita' nelle note, ricusare o tardare di ricevere la consegna dei titoli presentati e di fare le iscrizioni ed annotazioni richieste, ne' di spedire le copie e i certificati, sotto pena del risarcimento dei danni arrecati alle parti. A tale effetto possono le parti far estendere immediatamente gli opportuni verbali da un notaio o da un ufficiale giudiziario. I funzionari predetti possono pero' ricusare di ricevere le note ed i titoli se non sono in carattere intelligibile e non possono riceverli quando non hanno i requisiti voluti dalle disposizioni di cui agli articoli 2 , 14 , 17 , 18 , 21 del R. decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436 , ed agli articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 16, 17 del presente decreto.