Regio decreto 14 giugno 1929, n. 960 Art. 2
I lavori di stabilita', e di grande trasformazione dei fabbricati militari, iniziati, appaltati od approvati dall'Amministrazione dei lavori pubblici anteriormente al 1° luglio 1929, saranno da essa proseguiti, provvedendo anche alla loro contabilizzazione ed al loro collaudo. Cosi' pure le eventuali vertenze, che per i predetti lavori potessero sorgere con le imprese assuntrici, saranno definite dall'Amministrazione dei lavori pubblici.