Regio decreto 28 giugno 1933, n. 704 Art. 13
CAPO III. Liquidazione del trattamento normale di quiescenza. Sezione 1ª - Trattamento diretto.
All'atto della cessazione dal servizio di ogni salariato, la Amministrazione competente, prima di provvedere alla liquidazione della pensione, chiede all'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale gli elementi necessari a determinare i diritti del pensionando verso l'Istituto medesimo per l'assicurazione obbligatoria e per quella facoltativa.