Regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37 Art. 2
TITOLO I DELLE ISCRIZIONI NEI REGISTRI DEI PRATICANTI E NEGLI ALBI PROFESSIONALI. CAPO I.
Sono dispensati dalla presentazione del certificato di cui alla lettera d) dell'articolo precedente: a) coloro che nella domanda chiedono di essere ammessi al patrocinio davanti alle Preture a termini dell' art. 8 del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 ; b) coloro che si sono iscritti per la frequenza di un Seminario o di altro Istituto costituito presso una Universita' del Regno per gli effetti di cui all'art. 18, comma primo, dello stesso R. decreto-legge, e producono il relativo certificato.