Regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37 Art. 39
CAPO IV. Della iscrizione negli albi professionali.
((Gli avvocati che aspirano all'iscrizione nell'albo speciale di cui all'art. 33 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, debbono unire alla domanda un certificato del presidente del Consiglio dell'ordine, dal quale risulti l'attuale iscrizione nell'albo degli avvocati e l'anzianita' di essa con l'attestazione che l'aspirante ha effettivamente esercitato la professione per il periodo prescritto)) . ((COMMA NON PIU' PREVISTO DAL D.LGS. DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 28 MAGGIO 1947, N. 597)) . Nei casi di cui al comma terzo dell'art. 33 ed al comma secondo dell'art. 34 del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 , gli aspiranti debbono esibire anche un certificato delle Amministrazioni competenti dal quale risulti la loro appartenenza ad una delle categorie prevedute nello stesso comma terzo dell'art. 33 e nel comma primo dell'art. 34.