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Regio decreto 20 settembre 1934, n. 1579 · Regio decreto 20 settembre 1934, n. 1579 — Norme di attuazione e transitorie del Regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, sulla istituzione e sul funzionamento del tribunale per i minorenni. (034U1579)

Regio decreto 20 settembre 1934, n. 1579 Art. 21Procedimenti per i quali vi fu rinvio a giudizio

PARTE II NORME TRANSITORIE.

En vigueurTexte officiel

I procedimenti per reati commessi da minori degli anni 18, per i quali anteriormente al 29 ottobre 1934 sia stata pronunciata sentenza di rinvio a giudizio ovvero emesso il decreto di citazione, sono trasmessi al procuratore del Re presso il tribunale per i minorenni, il quale provvede alla richiesta di citazione avanti il detto tribunale e puo' esercitare la facolta' preveduta dall'art. 10 della legge. La disposizione che precede e' applicabile anche quando, a termine dell' art. 421 del codice di procedura penale , il pubblico ministero abbia chiesto il proscioglimento dell'imputato in camera di consiglio ed il giudice non abbia ancora pronunciato sentenza.