Regio decreto 16 giugno 1938, n. 1274 Art. 21
((E' in facolta' del direttore tecnico dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici accordare il congedo speciale, di cui al precedente art. 20, anche al personale specificato nell'articolo stesso, non coperto dall'assicurazione, nel caso di infortunio che rivesta i caratteri stabiliti dall'art. 2 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e rientri nella sfera di un servizio comandato)) . E' considerato in servizio comandato il personale che ha operato dietro ordine espresso od anche spontaneamente in forza di doveri che ad esso derivano dalle attribuzioni del proprio ufficio.