Regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949 Art. 13Consegna degli elenchi dei lavoratori
Gli elenchi dei lavoratori, restituiti dai podesta', dopo l'avvenuta pubblicazione, restano in deposito presso le Prefetture. Copia degli elenchi, col visto di avvenuta pubblicazione, e' trasmessa, dalle Unioni dei lavoratori dell'agricoltura, entro un mese dall'ultimo giorno della pubblicazione stessa, alla Federazione nazionale fascista delle mutue di malattia per i lavoratori agricoli, all'Istituto nazionale fascista per la previdenza sociale e, limitatamente alla parte concernente gli elenchi degli impiegati, alla Cassa nazionale fascista di assistenza per gli impiegati agricoli e forestali. A cura delle stesse Unioni e' data inoltre comunicazione ai predetti Enti delle decisioni adottate sui ricorsi presentati a mente del comma 7° dell'art. 12, in quanto tali decisioni comportino variazioni negli elenchi.