Regio decreto 29 agosto 1941, n. 1449 Art. 3
CAPO I. Dei fini e dell'ordinamento dell'istruzione professionale per ciechi.
La durata dell'insegnamento nelle scuole secondarie di avviamento professionale di tre anni e nei corsi secondari di avviamento professionale di due anni. Nella scuola tecnica e' di due anni, ai quali puo' seguire un ulteriore anno di perfezionamento. Nella scuola professionale femminile e' di tre anni. Nei corsi di tirocinio all'insegnamento pratico e' di un anno. Nell'istituto di tiflologia professionale e' di un anno. Nei corsi per maestranze e nei corsi speciali la durata e' stabilita di volta in volta in relazione alle esigenze dell'insegnamento con decreto del Ministro per l'educazione nazionale e su proposta del Consiglio di amministrazione.