Regio decreto 29 marzo 1943, n. 403 Art. 2
Il terzo comma dell'art. 11 delle norme sulle indennita' da corrispondere al personale militare e civile della Regia aeronautica approvate col R. decreto-legge 20 luglio 1934-XII, n. 1302, convertito in legge 4 aprile 1935-XIII, n. 808, modificato con la legge 3 giugno 1910-X1X, n. 720, e' sostituito dal seguente: «Agli avieri scelti appartenenti all'Arma ruolo specialisti, agli aiuto specialisti e' dovuta, qualora abbiano l'obbligo, continuativo di volo, l'indennita' di volo lire 185, mensili. «La corresponsione dell'indennita' di cui, al, precedente comma e' limitata, per quanto riguarda gli aiuto specialisti, alla durata dell'attuale guerra».
Renvoie à
- Regio decreto 29 marzo 1943, n. 403 Art. 11