Decreto 15 febbraio 2000, n. 96 Art. 2Domanda di iscrizione all'albo
1. Le associazioni cui partecipino enti e imprese italiane e di altro Stato riconosciuto dallo Stato italiano presentano la domanda di iscrizione all'albo al Ministero del commercio con l'estero, direzione generale per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese.
2. La denominazione "camera di commercio" puo' essere assunta dopo l'iscrizione all'albo e deve essere abbandonata se l'iscrizione viene successivamente revocata.
3. Alla domanda sono allegati i seguenti documenti:
a) atto costitutivo e statuto in copia autenticata con specifica menzione dell'eventuale statuizione relativa al divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonche' fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione;
b) nominativi dei soci, in elenco firmato dal legale rappresentante, con specifica menzione degli enti e delle imprese iscritte nel registro delle imprese presso le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura;
c) nominativi di coloro che compongono gli organi statutari, in elenco firmato dal legale rappresentante;
d) bilanci e relazioni annuali sulla attivita' programmata e su quella eseguita relativamente almeno ai due anni precedenti a quello in cui viene domandata l'iscrizione all'albo, unitamente ai verbali dell'assemblea e dell'organo di controllo;
e) eventuale riconoscimento dello Stato estero.