Decreto 6 ottobre 2003, n. 296 Art. 4Organi competenti all'assegnazione
Capo II Alloggi di servizio gratuiti connessi all'incarico
1. L'assegnazione degli alloggi di cui all'articolo 3, comma 1, e' disposta con provvedimento del capo del Dipartimento, per quanto riguarda il personale di cui alle lettere a), b), c) e d), e dei direttori regionali ed interregionali, per quanto riguarda il personale di cui alle lettere e) ed f). I provvedimenti di assegnazione al personale di cui alla lettera f) sono adottati su proposta del comandante provinciale.
2. I provvedimenti di assegnazione adottati dai direttori regionali ed interregionali sono comunicati al Dipartimento.