Decreto del presidente della repubblica 7 dicembre 1995, n. Art. 13Procedimento di iscrizione degli atti omologati dal tribunale
TITOLO III FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO Capo I PROCEDIMENTI DI ATTUAZIONE DELLA PUBBLICITA' NEL REGISTRO DELLE IMPRESE
1. La domanda di iscrizione nel registro delle imprese e' presentata all'ufficio dopo che e' diventato efficace il decreto di omologazione del tribunale competente.
2. L'omologazione e' richiesta con ricorso presentato, a norma degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile , nel termine previsto dal codice per il deposito dell'atto.
3. La domanda di iscrizione e' accompagnata da una copia autentica del decreto con il quale e' ordinata l'iscrizione e dagli altri documenti richiesti dalla legge.
4. Prima di procedere all'iscrizione, l'ufficio accerta:
a) l'autenticita' della sottoscrizione della domanda;
b) la regolarita' della compilazione del modello di domanda;
c) la regolarita' formale di tutti i documenti dei quali e' prescritta la presentazione.
5. Per quanto non previsto si applicano le disposizioni dei commi 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9 dell'art. 11 del presente regolamento.
Nota all'art. 13: - Il testo dell' art. 737 del codice di procedura civile e' il seguente: "Art. 737. (Forma della domanda e del provvedimento). - I provvedimenti, che debbono essere pronunciati in camera di consiglio, si chiedono con ricorso al giudice competente e hanno forma di decreto motivato, salvo che la legge disponga altrimenti".
Verwijst naar
- Decreto del presidente della repubblica 7 dicembre 1995, n. Art. 11
- Decreto del presidente della repubblica 7 dicembre 1995, n. Art. 737