Decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 21 Art. 2
La disposizione di cui al precedente ((articolo 1)) non si applica: 1) per i provvedimenti di rilascio fondati sulla morosita' del conduttore o del subconduttore che non sia stata sanata in attuazione dei provvedimenti disposti dal giudice ai sensi dei commi sesto e settimo dell'art. 4 della legge 26 novembre 1969, n. 833 ; 2) per quelli fondati sulla urgente e improrogabile necessita' del locatore, verificatasi successivamente alla costituzione del rapporto locatizio, di destinare l'immobile stesso ad abitazione propria, dei propri figli o dei propri genitori; 3) per quelli fondati sulla disponibilita', da parte del conduttore, di altra abitazione idonea alle proprie esigenze familiari nello stesso comune o in altro comune dove abitualmente dimora; 4) per quelli fondati sulla risoluzione del contratto di locazione per gravi inadempienze contrattuali del conduttore e, in ogni caso, per essersi il conduttore stesso servito dell'immobile per lo svolgimento di attivita' penalmente illecite; 5) per quelli fondati sui motivi di cui all' art. 4, n. 2, della legge 23 maggio 1950, n. 253 . Per i provvedimenti di cui al comma precedente nonche' per quelli divenuti esecutivi anteriormente al ((1 luglio 1975)) continuano ad applicarsi le disposizioni ad essi relative del decreto-legge 24 giugno 1978, n. 298 , convertito nella legge 28 luglio 1978, n. 395 . ((Tuttavia per i provvedimenti previsti al n. 1) del primo comma, se la morosita' e' sanata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si applicano le disposizioni degli articoli 1 e 4)) .