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Decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 274 · Decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 274 — Attuazione della direttiva 2001/107/CE e 2001/108/CE, che modificano la direttiva 85/611/CEE in materia di coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM)

Decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 274 Art. 21Modifiche all'articolo 52 del testo unico della finanza Provvedimenti ingiuntivi nei confronti di intermediari comunitari

Van krachtOfficiële tekst

1. All'articolo 52 del testo unico della finanza il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. In caso di violazione da parte di imprese di investimento comunitarie, di societa' di gestione armonizzate, di banche comunitarie e di societa' finanziarie previste dall'articolo 18, comma 2, del testo unico bancario, delle disposizioni loro applicabili ai sensi del presente decreto, la Banca d'Italia o la CONSOB, ciascuna per le materie di propria competenza, possono ordinare alle stesse di porre termine a tali irregolarita', dandone comunicazione anche all'Autorita' di vigilanza dello Stato membro in cui l'intermediario ha sede legale per i provvedimenti eventualmente necessari.».

Note all' art. 21: - Per il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 , vedi note alle premesse. Il testo dell'art. 52, cosi' come modificato dal decreto qui pubblicato, cosi' recita: «Art. 52 (Provvedimenti ingiuntivi nei confronti di intermediari comunitari). - 1. In caso di violazione da parte di imprese di investimento comunitarie, di societa' di gestione armonizzate, di banche comunitarie e di societa' finanziarie previste dall'art. 18, comma 2, del T.U. bancario, delle disposizioni loro applicabili ai sensi del presente decreto, la Banca d'Italia o la CONSOB, ciascuna per le materie di propria competenza, possono ordinare alle stesse di porre termine a tali irregolarita', dandone comunicazione anche all'Autorita' di vigilanza dello Stato membro in cui l'intermediario ha sede legale per i provvedimenti eventualmente necessari. 2. L'autorita' di vigilanza che procede puo' adottare i provvedimenti necessari, sentita l'altra autorita', compresa l'imposizione del divieto di intraprendere nuove operazioni riguardanti singoli servizi o attivita' anche limitatamente a singole succursali o dipendenze dell'intermediario, nonche' ordinare la chiusura della succursale, quando: a) manchino o risultino inadeguati i provvedimenti dell'autorita' competente dello Stato in cui l'intermediario ha sede legale; b) risultino violazioni delle norme di comportamento; c) le irregolarita' commesse possano pregiudicare interessi di carattere generale; d) nei casi di urgenza per la tutela degli interessi degli investitori. 3. I provvedimenti previsti dal comma 2 sono comunicati dall'autorita' che li ha adottati all'autorita' competente dello Stato comunitario in cui l'intermediario ha sede legale.». - Per il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , vedi note all'art. 2.