Decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 274 Art. 21Modifiche all'articolo 52 del testo unico della finanza Provvedimenti ingiuntivi nei confronti di intermediari comunitari
1. All'articolo 52 del testo unico della finanza il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. In caso di violazione da parte di imprese di investimento comunitarie, di societa' di gestione armonizzate, di banche comunitarie e di societa' finanziarie previste dall'articolo 18, comma 2, del testo unico bancario, delle disposizioni loro applicabili ai sensi del presente decreto, la Banca d'Italia o la CONSOB, ciascuna per le materie di propria competenza, possono ordinare alle stesse di porre termine a tali irregolarita', dandone comunicazione anche all'Autorita' di vigilanza dello Stato membro in cui l'intermediario ha sede legale per i provvedimenti eventualmente necessari.».
Note all' art. 21: - Per il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 , vedi note alle premesse. Il testo dell'art. 52, cosi' come modificato dal decreto qui pubblicato, cosi' recita: «Art. 52 (Provvedimenti ingiuntivi nei confronti di intermediari comunitari). - 1. In caso di violazione da parte di imprese di investimento comunitarie, di societa' di gestione armonizzate, di banche comunitarie e di societa' finanziarie previste dall'art. 18, comma 2, del T.U. bancario, delle disposizioni loro applicabili ai sensi del presente decreto, la Banca d'Italia o la CONSOB, ciascuna per le materie di propria competenza, possono ordinare alle stesse di porre termine a tali irregolarita', dandone comunicazione anche all'Autorita' di vigilanza dello Stato membro in cui l'intermediario ha sede legale per i provvedimenti eventualmente necessari. 2. L'autorita' di vigilanza che procede puo' adottare i provvedimenti necessari, sentita l'altra autorita', compresa l'imposizione del divieto di intraprendere nuove operazioni riguardanti singoli servizi o attivita' anche limitatamente a singole succursali o dipendenze dell'intermediario, nonche' ordinare la chiusura della succursale, quando: a) manchino o risultino inadeguati i provvedimenti dell'autorita' competente dello Stato in cui l'intermediario ha sede legale; b) risultino violazioni delle norme di comportamento; c) le irregolarita' commesse possano pregiudicare interessi di carattere generale; d) nei casi di urgenza per la tutela degli interessi degli investitori. 3. I provvedimenti previsti dal comma 2 sono comunicati dall'autorita' che li ha adottati all'autorita' competente dello Stato comunitario in cui l'intermediario ha sede legale.». - Per il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , vedi note all'art. 2.
Verwijst naar
- Decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 274 Art. 18
- Decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 274 Art. 2
- Decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 274 Art. 52