Legge 30 agosto 1868, n. 4613 Art. 13
PARTE IV. Ingerenza delle Provincie nelle strade comunali.
Entro un biennio dalla pubblicazione della presente Legge, le Giunte comunali dovranno far preparare i progetti di costruzione e sistemazione delle strade comunali, di cui all'art. 1 della presente Legge. Sottoporranno quindi all'approvazione dei Consigli comunali i progetti medesimi, col programma dell'ordine e dei mezzi con cui si procederebbe alla loro costruzione e sistemazione. Questi progetti saranno poscia trasmessi al Prefetto per la sua approvazione.