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Legge 9 luglio 1908, n. 445 · Legge 9 luglio 1908, n. 445 — Sui provvedimenti per la Basilicata e la Calabria. (008U0445)

Legge 9 luglio 1908, n. 445 Art. 24

Capo IV. Amministrazione.

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Le funzioni di commissario civile per le opere pubbliche ed i rimboschimenti in Basilicata, di cui nel titolo VII della legge 31 marzo 1904, n. 140 , sono esercitate dal prefetto di Potenza, coadiuvato dal Consiglio del commissariato e da un ufficio amministrativo. Nei casi di assenza o di impedimento del prefetto esse spettano al funzionario che ne fa le veci.